Le riforme degli ordinamenti scolastici

L’articolo fa parte di una serie di post tendenti a ricostruire l’evoluzione del sistema scolastico italiano dal 1860 ad oggi. Le riforme degli ordinamenti scolastici riguardano la modifica dell’organizzazione delle scuole.

1859 LEGGE CASATI pdflink codice dell’istruzionelink gazzetta piemontese 1859mappa

La riforma parte dall’alto, ossia dalle università, per scendere poi alle scuole superiori ed infine alla scuola elementare. Segna l’avvio della Scuola Elementare. Essa viene gestita dai Comuni e prevede due corsi biennali: inferiore (nei comuni con almeno 50 bambini) e superiore (nei comuni che superavano i 4000 abitanti); Il primo biennio era obbligatorio e gratuito. Le scuole elementari maschili e femminili erano separate. L’obbligatorietà della scuola era a partire dal compimento del sesto anno di età.

1877 LEGGE COPPINO pdf

La legge introduce alcune novità, elevando gli anni dell’obbligo scolastico da 2 a 3 anni, che va quindi dai 6 ai 9 anni d’età del bambino. La scuola primaria dura 5 anni secondo il modulo dei 3+2, con l’obbligo scolastico dei primi 3 anni. La legge introdusse delle sanzioni pecuniarie e amministrative per chi disattendesse l’obbligo di frequenza e le assenze reiterate. Tanto che l’insegnante era tenuto a comunicare al municipio gli assenti abituali. Principio fondante di questa legge, oltre l’obbligatorietà e la gratuità della scuola, è la sua ACONFESSIONALITA’, infatti l’insegnamento della religione era solo su richiesta e veniva sostituito dall’insegnamento delle nozioni dei diritti e dei doveri del cittadino.

1904 LEGGE ORLANDO linkpdf

Il ministro porta l’obbligo scolastico dai 9 ai 12 anni. Ridusse la scuola elementare dai 5 ai 4 anni e istituì l’esame di maturità di IV elementare che, se superato, permetteva l’accesso alle scuole secondarie. Nei comuni con più di 4000 abitanti fu istituita la 6° elementare che con la 5° costituivano il “Corso Popolare” avente carattere di scuola di avviamento professionale e a conclusione della quale si conseguiva la licenza elementare. Il corso elementare diventava comune a tutti i ragazzi fino alla IV elementare. Si istituirono 3000 scuole serali e festive. I comuni erano autorizzati a deliberare spese per assistenza scolastica. Il nucleo della riforma fu la creazione del corso popolare che si restrinse nei primi anni soltanto ai capoluoghi di provincia. Alla legge Orlando è riconosciuto il merito che spettava allo Stato e non ai Comuni il compito e il dovere di provvedere all’istruzione e alla formazione dei cittadini.

1911 LEGGE DANEO- CREDARO linkpdf

Rivede la struttura generale della scuola elementare e trasferisce gran parte dell’istruzione elementare dai Comuni allo Stato. La legge rese obbligatoria l’istituzione in tutti i comuni di Patronati scolastici, istituisce scuole per militari dette regimentali, scuole per alunni disabili e nuovi asili. La legge fissa i provvedimenti per gli edifici scolastici, il riordinamento della scuola rurale e del corso popolare, istruzione elementare obbligatoria per militari in servizio e la scuola per adulti analfabeti, organizza inoltre l’istruzione magistrale. Si parlò per la prima volta per la prima volta con questa legge dell’insegnamento, rivolto all’infanzia, per Credaro l’asilo doveva essere luogo adibito all’educazione e non alla scolarizzazione.

1923 RIFORMA GENTILE pdf

Venne istituita la scuola materna non obbligatoria. La scuola elementare viene ad essere articolata in 2 cicli (2+3). A queste si aggiunsero le classi VI, VI, VIII (scuola complementare) che dipendevano dalla scuola elementare. Queste classi, che successivamente presero il nome di classi di avviamento professionale si concludevano con un esame. L’obbligo scolastico era fino ai 14 anni. Solo la scuola media consentiva l’accesso ai licei, e solo il liceo classico consentiva l’accesso all’università. L’istruzione media era distinta in due gradi: 1° grado ( ginnasio, corso inferiore magistrale, scuole complementari e ist. Tecnico inferiori) e 2° grado(l. classico, il corso superiore dell’istituto magistrale, ist. Tecnico superiore, l. scientifico, liceo femminile). Tutte le scuole medie di secondo grado si concludevano con un esame di stato. Il liceo scientifico nato grazie a questa legge permetteva l’ingresso alle facoltà di medicina e alla facoltà di scienze. Insegnamento obbligatorio della religione cattolica, come coronamento e fondamento dell’insegnamento. Veniva istituito l’istituto magistrale per la formazione dei futuri maestri; per gli alunni disabili furono create le scuole speciali .

1928 istituzione Scuola di avviamento professionale (R.D. n. 577).

Il ministro Giuseppe Bellizzo, ministro dell’Educazione del governo di Mussolini, con il R.D. n. 577 ( Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull’istruzione elementare), istituì la Scuola di avviamento professionale al posto dei corsi post-elementari e la scuola complementare.
Le scuole di avviamento professionale furono, fino al 1965, quelle scuole che permettevano a chi aveva conseguito la licenza elementare di continuare gli studi ottenendo una formazione verso il mondo del lavoro o le scuole professionali e tecniche.

1939 RIFORMA BOTTAI linkpdf

Non fu una vera e propria legge di riordinamento, fu piuttosto un manifesto che fissava i principi della nuova scuola fascista. Ma non entrò mai in vigore a causa della guerra e della caduta del regime. Fu detta CARTA Bottai o Carta della scuola. La struttura della riforma prevedeva una scuola elementare suddivisa in due cicli, di cui il secondo (4 e 5 obbligatorie per tutti) e costituiva la “scuola del lavoro”. Finite le elementari si poteva scegliere tra 3 tipi di scuole (di durata triennale): scuola artigiana, per imparare il mestiere; scuola tecnico-professionale, che preparava i lavoratori; la scuola unica, con l’insegnamento del latino, al termine del quale si poteva accedere agli studi superiori.

Costituzione del 1948

1948 LA CARTA COSTITUZIONALE pdf

È stata emanata il 1 gennaio del 1948. Si occupa d’ istruzione nei seguenti articoli: 3, 7, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 117 (Titolo V). La scuola è aperta a tutti, viene impartita per 8 anni ed obbligatoria e gratuita. La repubblica rendeva effettivo questo diritto attraverso borse di studio, assegni alle famiglie… la carta stabilisce inoltre l’estensione dell’istruzione come diritto imprescindibile alla persona, e un criterio di selezione basato su capacità e merito e non più sul censo e sul reddito.

1962 ISTITUZIONE SCUOLA MEDIA UNICA (Legge 1859/1962)

Istituita nel 1962. È gratuita e ha durata triennale e costituisce la scuola secondaria di primo grado. Con la scuola media unificata furono abolite le scuole di avviamento professionale e la selettività, rendendo questo grado d’istruzione obbligatorio e gratuito per tutti. Per obbligatorietà si intendeva il raggiungimento della licenza media entro il 15° anno di età. Le materie obbligatorie erano: italiano, storia , ed. civica, geografia, matematica, scienze naturali, lingua straniera, ed. artistica e ed. fisica. Il latino veniva aggiunto soltanto per coloro i quali volevano proseguire con gli studi (ma dovevano superare l’esame). Furono proposte classi di aggiornamento per alunni con difficoltà e classi differenziali per alunni disadatti scolastici.

1968 ISTITUZIONE SCUOLA MATERNA STATALE (Legge 444/1968)

Dopo una lunga fase assistenziale, finalmente la scuola materna diventa il primo grado del sistema scolastico, preparatorio alla frequenza della scuola dell’obbligo.

1969 ELIMINAZIONE SBARRAMENTI UNIVERSITA’ (Legge 910/1969)

apertura generalizzata , sempre in via sperimentale , degli accessi universitari e la liberalizzazione dei piani di studi; Corsi abilitanti per l’ammissione al ruolo dell’insegnamento

1969 NUOVO ESAME DI MATURITA’ D. L. 15 febbraio 1969

si introduceva in via sperimentale l’esame di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media e del V anno facoltativo per il liceo artistico e per il magistrale.

1969 SPERIMENTAZIONE ISTITUTI PROFESSIONALI L. 27.10.69 n. 754:

avvio alla sperimentazione degli istituti professionali quinquennali e la conseguente maturità professionale;

1971 ISTITUZIONE TEMPO PIENO (Legge 820/1971)

La Legge prevede un orario di 40 ore settimanali, due maestri per ogni classe, attività integrative degli insegnamenti curricolari e la mensa obbligatoria.

1974 DECRETI DELEGATI (Legge delega 30 luglio 1973, n. 477)

I decreti delegati del 31 maggio 1974 scaturiscono dalla “legge Delega” del 30 Luglio 1973. Essi furono cinque.

DECRETO N. 416: Scompariva la figura dell’insegnante unico, come depositario di sapere unico e nasce la figura dell’insegnante chiamato a costruire con gli altri docenti i percorsi formativi. Vennero rinnovati i consigli di classe e i collegi dei docenti attraverso 3 tipi di organismi: di base, a livello di singolo scuola e quelli territoriali

DECRETO N. 417: norme sullo stato giuridico del personale docente direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, media, secondaria e artistica dello stato;

DECRETO N. 418 corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

DECRETO N. 419 sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti

DECRETO N. 420 norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello stato

1977 HANDICAP VALUTAZIONE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA LEGGE 517/77

Regolava l’inserimento degli alunni portatori di handicap e chiudeva le scuole speciali. Spariscono voti e pagelle e vengono sostituiti da giudizi e schede, si aboliscono esami di riparazione, si introduce la programmazione educativa. Sono previste forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati. Si riordinano e si potenziano alcune discipline. Scompaiono le applicazioni tecniche maschili e femminili e nasce l’educazione tecnica, nascono le scienze matematiche, chimiche, fisiche. Si rafforza l’educazione linguistica e si diede importanza al consiglio ci classe.

1990 La conferenza nazionale sulla scuola tenutasi a Roma dal 30 gennaio al 3 febbraio del 1990 atti

Voluta dal parlamento è gestita dal ministro Mattarella, fu un’occasione per dibattere sulla scuola italiana. Sabino Cassese propose l’autonomia scolastica come nuova forma di governo della scuola.

1990 Riforma degli ordinamenti della Scuola Elementare legge 148/90

La legge 148/90 Del ministro dell’istruzione Sergio Mattarella rappresenta la più importante riforma della scuola elementare con superamento della figura del docente unico e l’introduzione dei cosiddetti moduli. La Legge istituisce l’organizzazione modulare delle classi, che prevede:

  • il perseguimento, attraverso la programmazione settimanale, dell’unitarietà dell’insegnamento, da praticare a livello educativo, didattico e organizzativo.
  • moduli di 3 insegnanti su 2 classi del plesso o di plessi diversi del Circolo (modulo a scavalco);
  • moduli di 4 insegnanti su 3 classi, qualora il 3 su 2 non sia possibile;
  • la piena contitolarità e corresponsabilità degli insegnanti;
  • la pratica della collegialità;
  • l’assegnazione degli ambiti disciplinari agli insegnanti: linguistico, logico-matematico, antropologico;
  • il perseguimento, attraverso la programmazione settimanale, dell’unitarietà dell’insegnamento, da praticare a livello educativo, didattico e organizzativo.

1994 SPERIMENTAZIONE BROCCA BIENNIO E TRIENNIO tomo I biennioTomo II triennio

Le scuole superiori possono chiedere di sperimentare la “riforma Brocca”. Si tratta di un biennio unico a tutti i tipi di scuola con alcune discipline comuni (22 ore complessive alla settimana) ed altre di indirizzo (12 ore a settimana) che in qualche modo servono a determinare la scelta del proseguimento degli studi da parte dello studente. Nel triennio la ripartizione tocca il 50%.
La riforma permetteva la sperimentazione del liceo classico, scientifico, linguistico, economico e tecnologico secondo lo schema Brocca.

1994 Introduzione degli istituti comprensivi nelle zone di montagna L97/94

L’articolo 21: Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui è assegnato personale direttivo della scuola elementare e della scuola media secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. L’introduzione degli istituti comprensivi è estesa dalla L 23 dicembre 1996, n. 662, art.1 comma 70 e segg e DI n. 176 del 15 marzo 1997, art. 5.

Avvio dell’autonomia

1997 IL PROCESSO PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA legge n. 59 (Legge Bassanini)

L’Autonomia scolastica nasce ufficialmente nel 1997 con l’art. 21 della legge n. 59 (Legge Bassanini). Non esiste una legge solo per l’autonomia scolastica, ma, nell’ambito della legge 59/97 (legge di riordino e innovazione dell’amministrazione pubblica), l’art. 21 disciplina tale materia poiché l’obiettivo di tale legge è l’efficienza della pubblica amministrazione, conferendo alla scuola modernità ed efficienza.
La riforma, dopo una fase di sperimentazione dell’Autonomia, andrà a regime il 1 settembre 2000. La legge attribuisce alle istituzioni scolastiche: autonomia organizzativa; autonomia didattica; autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

1998 Riconoscimento della Dirigenza ai Capi di Istituto dl 59/98

1998 Decentramento amministrativo dl 112/98
Il decreto attua il decentramento dei poteri dall’Amministrazione Pubblica centrale agli Enti Locali e alle Regioni, determinando un avanzamento decisivo ulteriore nel processo di trasferimento dei poteri agli organi periferici.

1999 REGOLAMENTO DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA dpr 275 /99
Testo di profondo significato pedagogico, che afferma il primato dell’educazione sulla formazione e sull’istruzione e specifica, in modo articolato, le forme di autonomia (organizzativa/ didattica/di ricerca, sperimentazione e sviluppo) attribuite alla scuola dalla legge 59/97. L’Art. 3 del d.p.r. 275/ 99 specifica che la progettazione si sostanzia nel piano dell’offerta formativa (POF), che deve contenere: interventi curricolari, extra curricolari, educativi, organizzativi, in coerenza con gli obiettivi educativi e formativi fissati a livello nazionale. Il POF rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle situazioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extra curricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.

2001 Modifica del titolo V della Costituzione legge costituzionale n.3/2001link approfondimento

2000 Riforma De Mauro – Berlinguer Legge 30/2000

Con questa legge è stata introdotta la Riforma dei cicli, ovvero una ristrutturazione del percorso educativo degli alunni, adottando una scansione scolastica articolata su 2 cicli (scuola di base e scuola secondaria) al posto dei tradizionali 3 cicli.
Questo modello si rifà ai sistemi educativi francese, britannico e spagnolo, riformati alla fine degli anni 80. Nel sostituire i 2 cicli ai tradizionali 3 tipici del percorso formativo a partire dalla riforma gentile, la legge 30/2000 ha previsto lo snellimento del corso di studi primario articolato in 7 anni ( dai 6 ai 12 anni) abolendo la scuola media come percorso a se stante e accorpandola invece alla scuola elementare come un unico corso, e in più ha previsto una maggiore qualificazione del ciclo secondario rendendone obbligatoria la frequenza dei primi 2 anni a carattere prevalentemente orientativo e facoltativi i successivi 3 anni di indirizzo, quale ponte di passaggio ad un’istruzione superiore.
Tale provvedimento normativo, sostanzialmente mai entrato in vigore, fu poi abrogato dalla cosiddetta Riforma Moratti.

2003 RIFORMA MORATTI L. 53 del 2003
La riforma Moratti, L. 53 del 2003 assume la L. 30/2000 come base per delineare la riforma della scuola che sostituisca gli effetti della riforma Gentile dopo 80 anni. Dlgs collegati ed attuativi:

  • 226/2005–> riordino del secondo ciclo d’ istruzione.
  • 59/2004 –> riordino scuole elementari e medie (primo-ciclo)
  • 286/2004 –> Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell’omonimo istituto (INVALSI).
  • 76/2005–> diritto-dovere all’istruzione.
  • 77/2005–> alternanza scuola lavoro.

La Riforma prevede una scuola dell’infanzia triennale, seguita da un primo ciclo di 8 anni con scuola primaria e scuola secondaria di 2° grado, che si conclude con un esame di stato. Novità assoluta per la primaria costituiscono l’anticipo, l’insegnante tutor, il Portfolio delle competenze. I punti chiave sono:

  • nuova articolazione dei cicli di studio (primo ciclo: 5 anni di primaria, 3 anni di secondaria di primo grado, con esame di Stato; secondo ciclo: licei, 5 anni e istruzione e formazione 3 anni + 1, entrambi con esame di Stato);
  • l’introduzione di nuovi licei “economico, tecnologico, musicale, delle scienze umane”;
  • sistema dell’istruzione e formazione professionale (alternanza scuola-lavoro);
  • valorizzazione della qualità del sistema di istruzione.

2008 RIFORMA GELMINI  è un insieme di atti normativi della Repubblica Italiana, emanati tra il 2008 e il 2010. DL_137/08
La ristrutturazione del sistema scolastico, resasi necessaria da esigenze di politica di bilancio, è alla base di provvedimenti. Alcuni interventi, contenuti invero in alcuni articoli della legge 6 agosto 2008, n. 133, sono proseguiti con la legge 30 ottobre 2008 n. 169, il cui scopo principale è quello di riformare l’intero sistema scolastico italiano. Le modifiche principali sono:

  • la reintroduzione del maestro unico nella scuola primaria;
  • la reintroduzione dei voti da 1 a 10 nel primo ciclo di istruzione;
  • l’innalzamento dell’obbligo scolastico fino a 16 anni;
  • l’introduzione delle Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento, che definiscono le conoscenze fondamentali che lo studente dovrebbe possedere al termine del proprio percorso di studi;
  • il riordino di istituti professionali, istituti tecnici e licei.

2017 LA RIFORMA DELLA BUONA SCUOLA L.107/2015 Il testo è composto da un unico articolo e 212 Commi.
TEMI CENTRALI:

  1. Piano Triennale dell’offerta formativa. Commi dal 2 al 7, 12,14, 16,17, 19 revisione del vecchio piano di offerta formativa previsto dal regolamento dell’Autonomia. La legge ha come finalità principale dare piena attivazione e autonomia delle istituzioni scolastiche.
  2. Organico dell’Autonomia. Commi 21,64,65 classica distinzione in organico di diritto e organico di fatto; è stato introdotto un organico potenziato che doveva servire a fornire un potenziamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, assegnato in base alle GRADUATORIE.
  3. Piano straordinario di assunzioni. Commi dal 95 al 105 con lo scopo di smaltire le graduatorie.
  4. Percorsi FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio) Commi dal 109 al 119 strutturati come CONTRATTO DI APPRENDISTATO di durata Triennale, in cui l’insegnante aveva dei momenti di formazione dei momenti di vero e proprio contratto di lavoro, per sperimentare sul campo la formazione in vista della professione di docente.
  5. Comitato di valutazione comma 129 composto da docenti ma anche da genitori e da studenti, nel caso della secondaria.
  6. Compenso per la valorizzazione del personale docente Commi dal 126 al 130 destinato a individuare particolari professionalità.
  7. Formazione dei docenti e card commi 121,122,124 OBBLIGATORIA STRUTTURALE E FINANZIARIA; in secondo luogo si è trasformato questo aspetto di riconoscimento per la formazione in una cosiddetta card ovvero €500 annui per il personale docente di ruolo per formarsi, per seguire dei corsi di aggiornamento, per l’acquisto di libri, riviste, giornali eccetera.
  8. Ambiti territoriali Commi 66,68, 70,73,74 Le province sono state organizzate in aggregazioni SUB TERRITORIALI delle scuole
  9. Chiamata diretta Commi 79,80,81,82
    Ogni dirigente potesse, sulla base della destinazione dell’ambito territoriale dei neo messi in ruolo, decidere quale insegnante scegliere tra quelli che si erano autocandidati all’interno della scuola. Se non si era scelti veniva offerta una destinazione d’ufficio
  10. Alternanza scuola lavoro Commi dal 33 al 41 (ora PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) Vincolante e obbligatoria vincolo di ore da prestarsi nel secondo biennio dell’ultimo anno negli istituti tecnici e nei licei.
  11. Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) Commi 56,58
    Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali, potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali, formazione dei docenti sull’utilizzo delle tecnologie cd. Animatore Digitale

2024 RIFORMA VALDITARA


link utili



Data pubblicazione: 4 Febbraio 2025 => Ultimo aggiornamento

Autore:

Categorie: Approfondimenti, Dirigenti Scolastici, Docenti

Tag: