Da preside a dirigente scolastico

La storia della Dirigenza Scolastica in Italia ha un passato, un presente e avrà anche un futuro. La discontinuità si è verificata alla fine degli anni ’90 con l’attribuzione della qualifica dirigenziale che ha cambiato di molto i compiti e la complessità di questo ruolo. Dal punto di vista legislativo i passaggi fondamentali di questa evoluzione sono stati cinque: la legge Casati, la Riforma Gentile, i Decreti Delegati del 1974, la legge 59/1997 e la legge 107/2015.

Sommario

La scuola dell’unità d’Italia: legge Casati

La legge Casati estendeva il sistema scolastico piemontese a tutta l’Italia unita. La riforma parte dall’alto, ossia dalle università, per scendere poi alle scuole superiori ed infine alla scuola elementare. Manca del tutto la scuola materna. Distingueva tra liceo, ginnasio, scuole tecniche e scuola elementare. La definizione del ruolo del dirigente è ancora embrionale, più legata alla necessità di rimarcare le gerarchie che a rimarcare una funzione importante.

Art. 230. La direzione di ciascun Ginnasio è affidata da un direttore: quella del liceo ad un preside scelti fra le persone che per la loro autorità morale e per la loro esperienza nel governo della gioventù e nell’insegnamento saranno riputati idonei a tali uffici…
I presidi dei licei sono nominati dal Re. …
I direttori dei Ginnasi e i presidi dei Licei saranno subordinati per tutto ciò che concerne l’esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi all’ordine degli studi, al sistema degli esami e alla disciplina, al Provveditore agli studi.

Art. 300. [istituti tecnici] La loro direzione immediata per gli studi e per la disciplina, è affidata ad ogni scuola ad un direttore, per ogni istituto ad un preside, scelti e nominati secondo quanto prescritto in ordine ai direttori e ai presidi degli analoghi stabilimenti di istruzione secondaria.

Art. 318. Le Scuole [elementari] comunali, in cui vien data questa istruzione, sono dirette, a norma della Legge e dei Regolamenti, dai rispettivi Municipii, i quali possono instituire, all’uopo, appositi sorveglianti o Commissioni d’ispezione.

La Legge Nasi n. 45 del 19-2-1903 istituì la figura del Direttore Didattico e la Direzione Didattica obbligatoria nei Comuni con popolazione non inferiore ai 10.000 abitanti, con almeno 20 classi elementari.

Riforma Gentile

La riforma voluta dal ministro Gentile è la prima grande riforma della scuola italiana e toccava tutte le fasce di età. È con la Riforma Gentile (1923) che si prevedeva per ogni Istituto scolastico un Preside, o un Direttore didattico per la scuola primaria, coadiuvato dal collegio dei professori o maestri.

Art.12 A capo di ogni istituto è un preside che ne ha il governo insieme con il collegio dei professori. I presidi sono scelti dal ministro tra i professori ordinari provveduti di laurea con almeno un quadriennio di anzianità di ordinario. Dalla scelta sono escluse le donne. …

I presidi possono su domanda o d’autorità, essere restituiti nel ruolo d’insegnanti al quale appartenevano all’atto della nomina a presidi.

Art. 18. Si fa luogo al trasferimento per ragioni di servizio di un professore o di un preside quando l’ulteriore sua permanenza nell’istituto o nella sede possa recare pregiudizio alla scuola, o quando, trattandosi di un preside, la sua opera sia particolarmente necessaria altrove.

Art. 22. Ai professori e ai presidi possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: 1) l’ammonizione; 2) la censura; 3) la sospensione dallo stipendio fino ad un mese; 4) la sospensione dallo stipendio e dall’ufficio fino ad un mese; 5) la sospensione dall’ufficio e dello stipendio da oltre un mese ad un anno; 6) la destituzione dall’ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni; 7) la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni. Il preside, al quale sia inflitta una punizione più grave che la censura, è restituito senz’altro al ruolo a cui apparteneva all’atto della nomina.
Art. 23. Per tutte le mancanze ai doveri d’ufficio, che non siano tali da compromettere l’onore e la dignità dell’insegnante e del preside e non costituiscano grave insubordinazione si applicano, secondo i casi, le punizioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 del precedente articolo…

Viene accentuato l’impianto verticistico ed esasperato l’impostazione burocratica e autoritaria: Presidi e Direttori didattici dovevano assicurare il rigido funzionamento delle istituzioni scolastiche secondo indicazioni e modalità operative venute dall’alto.

Negli anni successivi il REGIO DECRETO 27 gennaio 1933, n. 153 regolamentava i concorsi ai posti di direttore, insegnante ed istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale. Art 5. I concorsi a posti di direttore o di insegnante vengono banditi di regola ogni anno dal Ministero …

Il D.Lgs. C.P.S. 21 aprile 1947, n. 629 si occupava di nomina dei capi d’istituto, trasferimenti, note di qualifica, procedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole d’istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale. Il documento puntualizza tutta la materia, ma senza sostanziali novità.

Art. 1. I presidi degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria di primo grado … I presidi degli Istituti e delle scuole di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno …
La nomina è disposta in seguito a concorso per titoli ed esame…
Art. 3. I concorsi, di cui ai precedenti articoli, sono indetti, almeno ogni due anni, con decreto ministeriale…
 Art. 4. Sono valutati, ai fini del concorso, i seguenti titoli: a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole governative; b) titoli di studio e di cultura; c) attività professionale, limitatamente ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari e industriali. A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione. L’esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola…
Art. 10. Il Consiglio di presidenza o di direzione è organo consultivo del capo d’istituto…
 Art. 11. In ogni istituto o scuola è nominato un vice preside o vice direttore…

La figura del capo d’istituto e la gestione delle scuole erano non sono troppo lontane dalla situazione degli anni successivi, ma all’interno di una cornice politico-sociale che richiedeva un rigido controllo gerarchico e una società monolitica.

L’annoso problema delle note di qualifica

Uno degli argomenti che più complicava la vita professionale dei docenti prima dei decreti delegati, come ho potuto constatare per esperienza diretta, riguardava le note di qualifica annuali.

Il R. D. 6 maggio 1923, n.1054, dedicato all’ordinamento dell’istruzione media, stabiliva che ai professori si applichino, in materia disciplinare, le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Il R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960, riportante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell’amministrazione statale, prescriveva la compilazione, per ogni impiegato, delle note di qualifica, su prospetti conformi a modelli da stabilirsi da ciascuna amministrazione.

Il rd1297_28 indicava i compiti di direttori e ispettori nella scuola elementare.
Art. 45.- L’ispettore: … sorveglia e controlla, anche mediante visita diretta alle scuole, l’opera dei direttori didattici da lui dipendenti, per i quali compila le note di qualifica annuali;
art. 59 – Il direttore didattico: dirige l’opera dei maestri e li sorveglia; visita le scuole da lui dipendenti e ne cura il regolare funzionamento didattico e disciplinare; … infligge l’avvertimento ai maestri in caso di lievi mancanze; compila i verbali di visita alle scuole, i rapporti informativi ed i fogli di qualifica degli insegnanti, secondo i moduli stabiliti dal Ministero;…
Art. 61.- I rapporti informativi sono compilati entro il mese di settembre. I verbali di visita ed i rapporti informativi sono conservati nell’ufficio dell’ispettore; i fogli di qualifica sono inviati al provveditore, che li allega ai fascicoli personali degli insegnanti.

Il Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 (art. 22) stabiliva le norme relative alle note di qualifica per il personale addetto all’istruzione media. Le note di qualifica devono essere compilate dai provveditori per i capi d’istituto, e dai capi d’istituto per gli insegnanti. Le note devono comprendere “le notizie riguardanti le condizioni fisiche e le qualità intellettuali, la condotta nella scuola e quella privata, la diligenza, nonché tutte le speciali circostanze riguardanti le funzioni didattiche e la disciplina, e, per i professori, la collaborazione col capo d’istituto e con gli altri docenti, nonché l’idoneità a funzioni direttive; infine ogni altra annotazione ritenuta opportuna a delineare le caratteristiche e le attitudini personali“. Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di: ottimo, valente, buono, sufficiente, insufficiente. La L. 19 marzo 1955, n. 160 (art. 7) estende anche al personale insegnante non di ruolo le norme vigenti in materia di note di qualifica. Le note di qualifica del personale docente sono state abrogate con D. P. R. 31 maggio 1974, n. 417 (art. 66). Sono state sostituite da una valutazione facoltativa del servizio prestato, alla quale provvede il comitato per la valutazione del servizio.

Il ’68 e le nuove esigenze sociali degli anni ‘60/’70

L’impianto gentiliano dell’istruzione di base, organizzata e amministrata dallo Stato mediante organi centrali e periferici fortemente gerarchizzati, che, di fatto, utilizzava la scuola per il controllo sociale, rimarrà in vigore per molto tempo, fino all’inizio degli anni ’60.

Due fenomeni diedero la spinta per l’ammodernamento del sistema scolastico italiano: la scolarizzazione di massa, con l’allungamento dell’obbligo scolastico fino ai quattordici anni e con la relativa istituzione della scuola media unica senza latino nell’anno scolastico 1962-63; il confronto politico e soprattutto sociale, a volte aspro, e la contestazione studentesca che hanno avuto il merito di porre al centro delle questioni politiche i problemi presenti e connessi con la scuola: gestione burocratica e fiscale, selezione, metodologie antiquate, inserimento nel mercato del lavoro, accesso all’università, sistemi di valutazione, modalità di vita all’interno della scuola, partecipazione al governo del sistema scolastico.

Gli anni che vanno dal ’62 al ’77 sono stati veramente densi di innovazioni nel mondo della scuola e hanno trovato la sintesi nei Decreti Delegati del 1974. Non si può non notare che questi provvedimenti, di grande valore politico e sociale, sono arrivati appena dopo lo Statuto dei Lavoratori (1970), a suggellare il cambiamento anche in un campo che si considerava troppo legato alle tradizioni.

I decreti delegati (min. Malfatti)

L’istanza innovativa che animava la normativa del 1974 era di far partecipare in modo diretto la società civile al servizio scolastico. Tale riforma voleva configurare la scuola come una comunità educante, finalizzata all’esercizio della funzione educativa e formativa delle giovani generazioni, dotata di una flessibilità amministrativa nei limiti previsti dallo Stato.

“L’istituzione di nuovi organi collegiali di governo e il riordinamento di quelli esistenti”, recita il decreto istitutivo, “saranno finalizzati a realizzare la partecipazione nella gestione della scuola”, dando così alla scuola stessa “i caratteri di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica”. Per ciò vengono previsti organi “a livello di circolo didattico e di istituto” (consiglio di circolo o d’istituto, consiglio dei docenti, consiglio di classe o d’interclasse, consiglio di disciplina, comitato di valutazione degli insegnanti), “a livello distrettuale” (consiglio scolastico distrettuale), “a livello provinciale” (consiglio scolastico provinciale), “a livello nazionale” (consiglio nazionale della pubblica istruzione).

I decreti ridisegnavano la funzione direttiva.
Art. 3 Funzione direttiva.
Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo ...
In particolare, al personale direttivo spetta: …
l) curare l’attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico, l’ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell’orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.

Art. 66 Valutazione del servizio del personale docente.
Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all’ultimo triennio.
Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio …
Sono abrogate le disposizioni concernenti le note di qualifica del personale docente…

Il Capo d’istituto si configurava come colui che “presiede alla gestione unitaria” della scuola, riconducendo ad unità i molteplici apporti delle diverse componenti; era promotore e coordinatore della vita dell’istituto nel suo complesso.  Agli aspetti più strettamente connessi con l’attività educativa, quali l’aggiornamento e la sperimentazione, si aggiungevano nuovi compiti, tutt’altro che di poco conto, come quelli elencati nella lettera l) dell’art.3. Perdeva invece i poteri di verificare e di controllare l’azione didattica dell’insegnante attraverso le contestate note di qualifica.

La figura del Dirigente viene definita utilizzando elementi tratti dalle organizzazioni complesse, dalla psicologia sociale e dal management aziendale. Secondo Elio Damiano, il Preside/Direttore didattico doveva essere un “mediatore” nell’ambito dell’educational, inteso come «sintesi dell’istanza organizzativa e della finalizzazione della stessa quale supporto dell’educativo». Il DS è un leader strategico, l’unica figura in grado di coniugare didattica ed organizzazione.

Il ruolo del preside è diventato quello di mediatore, primus inter pares, responsabile legale ma con un limitato potere decisionale autonomo. Non sempre i vecchi capi d’istituto hanno visto di buon occhio i decreti delegati; la contestazione del ’68 ha radicalmente trasformato il contesto, molti presidi abituati alla routine si sono trovati a gestire dinamiche non sempre convergenti, a volte veri e propri conflitti.

La carica riformatrice dei Decreti Delegati, dopo i primi appuntamenti elettorali per la costituzione degli organi collegiali e dopo le prime esperienze gestionali, accompagnati inizialmente da una forte partecipazione politica e sociale, non è durata molto e si è progressivamente affievolita. La partecipazione delle diverse componenti della società alla gestione della scuola, introdotta dai decreti delegati, ha, infatti, perso la vitalità originaria per due principali ragioni: nessun effettivo potere è stato conferito ai soggetti che costituiscono la cosiddetta “comunità educante” e nessuna effettiva innovazione è stata introdotta nell’impianto organizzativo della scuola (e ciò anche per le resistenze interne allo stesso sistema).

Le riforme degli anni ‘90 hanno interessato i contenuti dell’insegnamento e non l’assetto organizzativo delle singole istituzioni scolastiche con le loro rigide strutture (numero di ore d’insegnamento di ciascun docente uguali nell’intero territorio nazionale, classi “chiuse”, insegnamenti fissati per ogni indirizzo di studio, etc.). Il non aver riconosciuto per tempo alle istituzioni scolastiche l’autonomia o, quanto meno, una reale flessibilità, spiega perché non siano state pienamente efficaci riforme che pure erano, in linea di principio, molto significative, quali quelle relative all’inserimento degli handicappati nella vita scolastica ordinaria, all’attuazione dei “moduli” nella scuola elementare, all’eliminazione degli esami di riparazione, agli interventi di recupero degli alunni in difficoltà.

Ci si può chiedere: come mai i decreti delegati, nonostante l’evidente disinteresse nel funzionamento di alcuni aspetti e nonostante le diverse proposte di riforma depositate in parlamento, non vengono riformati? Bastano i vari rattoppi strada facendo? Sicuramente nel sistema partecipativo che è stato creato la figura che più ha avuto maggiore evoluzione raggiungendo un’importanza sempre maggiore è quella del capo d’istituto. Non si fa nulla perché i sindacati sono contrari?

La dirigenza nella pubblica amministrazione

Di una distinta carriera direttiva all’interno delle diverse categorie di impiegati civili, con compiti di direzione, coordinamento e organizzazione si parlava già dal Decreto del Presidente della Repubblica 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

Si proponeva la distinzione tra compiti di indirizzo politico e di direzione amministrativa. Nell’ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell’organo politico, veniva previsto l’affidamento ai dirigenti di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo

È stata la Riforma Bassanini del 1997 a fondere le figure del preside e del direttore didattico nell’unica figura del dirigente scolastico. Il dirigente scolastico diviene titolare di qualifica dirigenziale, assumendo anche nuove funzioni. Il conferimento ai capi di Istituto della qualifica dirigenziale avviene contestualmente all’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche”  (articolo 21).

L’inserimento della dirigenza scolastica nel quadro generale della dirigenza nella PA è indicato dall’articolo 25 del DLgs 165/2001, che specifica la qualifica dirigenziale nei seguenti aspetti:

  • collocazione nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica;
  • attribuzione alle istituzioni scolastiche ed educative autonome e con personalità giuridica;
  • inquadramento in ruoli regionali;
  • responsabilità rispetto ai risultati, valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base di verifiche effettuate da un nucleo di valutazione;
  • responsabilità di gestione unitaria e organizzazione secondo criteri di efficienza e di efficacia formative;
  • legale rappresentanza dell’istituzione scolastica ed educativa;
  • responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
  • poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane;
  • titolarità delle relazioni sindacali.

Gli anni ’90 sono caratterizzati dall’emergere, in tutta l’area dei paesi Ocse, della domanda di un’istruzione di “qualità”. Si chiedeva alla scuola di fornire un “prodotto” diverso e di aprirsi effettivamente alla società, accettando di condividere con altri soggetti la responsabilità dei processi formativi.

Il dirigente scolastico

La figura di dirigente scolastico (DS) si trova a lavorare in un sistema di ordinamenti scolastici che sono ancora definiti dal centro, ma con margini di flessibilità e di autonomia. Si tratta non di una autonomia ampia, come quella contestuale dei Comuni, ma di autonomia funzionale, funzionale alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi del Sistema educativo nazionale di Istruzione. Si tratta quindi di una autonomia a metà: da un lato si offre una grande apertura, dall’altro si raccomanda che tale apertura ha precisi limiti. 

L’autonomia delle scuole ha portato con sé, oltre alla qualifica dirigenziale di chi rappresenta la scuola, altre coerenti atti legislativi:

  • il dpr 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, che definisce e disciplina l’autonomia;
  • il passaggio dai programmi alle Indicazioni Nazionali con l’elaborazione del curricolo di scuola, superando la logica dei programmi prescritti dall’alto: “Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell’offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia” (art. 3 comma 1).
  • La nascita degli istituti comprensivi. Gli istituti comprensivi nascono nel 1994 in applicazione della legge sulla tutela delle zone di montagna n. 97/1994. Successivamente a questa “prima generazione” di istituti, si assiste alla nascita di una “seconda generazione” di istituti i quali sorgono spontaneamente per perseguire un progetto pedagogico, fare sperimentazione e ricerca sul curricolo verticale e sulla continuità. Infine, con il D.P.R. 233/1998, diventa “il modello di punta del dimensionamento delle istituzioni scolastiche, propedeutico al conferimento dell’autonomia”

Il DS si occupa di verificare che le finalità formative siano raggiunte al meglio e che le norme vengano correttamente applicate, assumendosene tutte le responsabilità. Da qui è venuta fuori la definizione giornalistica di presidi manager, definizione che appare sproporzionata rispetto agli effettivi strumenti a disposizione. Insomma le responsabilità sono aumentate di molto e spaziano su tanti campi oltre che sulla didattica, gli ordinamenti si evolvono lentamente, l’organizzazione appare sempre più complessa. E le organizzazioni sindacali di categoria aggiungono che nel frattempo gli stipendi degli altri dirigenti della pubblica amministrazione hanno preso il volo, mentre gli stipendi nella scuola aumentano lentamente.

In questo contesto non ci possiamo meravigliare se l’innovazione e la sperimentazione segnino il passo e i DS si muovano con i piedi di piombo badando innanzitutto a non venir meno ai diritti, in primis i bisogni educativi degli studenti. L’atteggiamento prudente e resiliente rischia di prevalere sul cambiamento troppo disinvolto.

Nella scuola dell’autonomia le parole d’ordine sono efficienza ed efficacia; la scuola diventa “impresa” o, con un termine meno apprezzato, ”azienda”. Gli aspetti pedagogici diventano sempre più sommersi da impegni organizzativi e di gestione e mantenere l’equilibrio tra i due aspetti diventa sempre più difficile. Un’altra competenza che si richiede al DS è la leadership, ossia sulla capacità di motivare, coinvolgere e valorizzare tutti i soggetti professionali impegnati, a vari livelli, nella formazione e le risorse disponibili nel territorio. Quella del DS è una leadership pragmatica, una instancabile ricerca della scelta migliore fra quelle che si prospettano possibili, una continua valutazione della soluzione più efficace tra quelle concretamente realizzabili. Quindi bisogna individuare gli obiettivi, progettare le azioni che possono realizzarli, coinvolgere e motivare gli operatori, monitorare ed eventualmente correggere in itinere la realizzazione, valutare gli esiti per riprogettare.

Questa evoluzione della figura del dirigente non trova consensi entusiastici nella categoria per la maggiore complessità del lavoro e delle responsabilità, sia pure con l’ipotesi di una maggiore remunerazione. Diversi sono i pensionamenti e comincia ad essere diffusa la figura del preside incaricato. Dopo il blocco degli incarichi di presidenza dal 2006-2007 diventa diffusa la figura del preside reggente, una figura che sicuramente ha fatto risparmiare le casse dello stato, ma con risultati molto discutibili.

La buona scuola – governo Renzi

Legge 107/15
1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio‐culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge da’ piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.
2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché’ all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché’ della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275…
78. Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché’ gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché’ della valorizzazione delle risorse umane…

Che cosa introduce la legge 107/15 di nuovo per il dirigente scolastico:

  • Piano Triennale dell’offerta formativa. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.
  • Organico dell’Autonomia. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia, un organico potenziato che doveva servire a fornire un potenziamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche (chiamata diretta), possibilità cancellata dalla Legge di Bilancio 2019.
  • Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti.
  • Comitato di valutazione composto da docenti ma anche da genitori e da studenti, nel caso della secondaria.
  • Compenso per la valorizzazione del personale docente destinato a individuare particolari professionalità.
  • Formazione dei docenti obbligatoria e strutturale, trasformata poi nella cosiddetta card ovvero € 500 annui per il personale docente di ruolo per formarsi, per seguire dei corsi di aggiornamento, per l’acquisto di libri, riviste, giornali eccetera.
  • Alternanza scuola lavoro (ora PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) Vincolante e obbligatoria vincolo di ore da prestarsi nel secondo biennio dell’ultimo anno negli istituti tecnici e nei licei.
  • Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali, potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali, formazione dei docenti sull’utilizzo delle tecnologie cd. Animatore Digitale

La buona scuola rafforza i poteri del DS ed anche i compiti e le responsabilità; diciamo che mette il dirigente scolastico in condizioni migliori per l’organizzazione delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi. Secondo alcune organizzazioni sindacali il potere dovrebbe essere più bilanciato con quello degli organi collegiali, come accadeva nei decreti Delegati. Naturalmente alle organizzazioni di categoria va bene così.  

Il futuro del DS tra problemi e prospettive

Non hanno avuto seguito i dibattiti degli anni ’70 sulla eleggibilità del DS da parte dei docenti e sulla progressiva inutilità del ruolo dirigenziale dopo aver avviato una organizzazione scolastica. Quindi la figura del dirigente rimarrà anche nel prossimo futuro, anche se non sappiamo come si evolverà.

Quello del bilanciamento dei poteri tra DS e degli organi collegiali è uno dei problemi intorno a cui oggi si dibatte, con posizioni contrapposte. Il rinnovamento scolastico ha affrontato difficoltà significative legate a problemi di governance e di risorse, ma ha anche portato a una riflessione più profonda sul ruolo dei dirigenti scolastici e sulla necessità di mantenere un equilibrio tra dimensioni gestionali e pedagogiche.

Un argomento su cui si dibatte oggi è la rotazione dei DS nella assegnazione agli istituti. Ogni dirigente dovrebbe ruotare ogni due incarichi passando ad istituti diversi. La rotazione degli incarichi dopo 3/6 anni mi trova assolutamente d’accordo, dovrebbe essere estesa anche ai docenti ogni 5 anni.  

Un altro punto critico che ho potuto rilevare è la necessità di un totale coordinamento tra DS e DSGA, troppo spesso non in perfetta simbiosi, a volte con una collaborazione troppo formale.

Restano altri problemi aperti come la valutazione… la possibilità di nominare direttamente docenti… gli stipendi. Speriamo che non rimangano nel cassetto!

Link utili

Sitografia/bibliografia (in aggiornamento)



Data pubblicazione: 16 Febbraio 2025 => Ultimo aggiornamento

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Categorie: Approfondimenti, Dirigenti Scolastici

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